Il Decreto Rilancio rappresenta una grande opportunità per il settore immobiliare dopo l’emergenza del COVID-19, con l’innalzamento delle detrazioni dell’Ecobonus e Sismabonus al 110% dal 1° luglio 2020.
Gli interventi per i quali poter richiedere il Superbonus del 110%
Con il Superbonus del 110% si ha diritto ad una detrazione fiscale del 110% principalmente attraverso due sistemi di incentivazione fiscale: l’Ecobonus e il Sismabonus.
Interventi previsti per l’Ecobonus
Gli interventi che possono godere dell’aliquota del 110% sono:
- cappotto termico: Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo.
- sostituzione generatori di calore con caldaie a condensazione classe A (solo nei condomini centralizzati): interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A.
- sostituzione di generatore di calore con pompa di calore in classe A: Interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione.
Spesa massima che consente di usufruire della detrazione:
- interventi di coibentazione involucro: € 60.000 per unità immobiliare;
- interventi di sostituzione impianti di riscaldamento: € 30.000,00 per unità immobiliare;
- condominio/unità interventi suppletivi: massimali diversificati.
Interventi previsti per il Sismabonus
Il Sismabonus, è rivolto ad alcuni interventi antisismici specifici sugli edifici, come l’adeguamento e/o il miglioramento sismico, con l’obiettivo di ridurre almeno di una classe il rischio sismico per edifici ubicati in zone sismiche 1, 2 e 3.
Spesa massima che consente di usufruire della detrazione:
- condominio o unità immobiliare singola: € 96.000 per unità immobiliare.
Altri interventi previsti per il Superbonus del 110%
Congiuntamente alla realizzazione di almeno uno di questi interventi in Ecobonus o Sismabonus, è possibile inserire altri lavori di ristrutturazione e di efficientamento energetico da poter detrarre al 110%:
- impianti fotovoltaici con o senza sistema di accumulo;
- infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici;
- impianti di cogenerazione;
- serramenti e schermature solari;
- solare termico;
- Building Automation.
Destinatari del Superbonus del 110%
Possono fare domanda per poter usufruire della detrazione con aliquota al 110%:
- condomini (costituiti anche da condomini che hanno seconde case);
- singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale;
- Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati;
- enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti (che non facciano attività commerciale nei locali da riqualificare);
- istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”;
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa.
Requisiti richiesti per il Superbonus del 110%
I requisiti richiesti per poter usufruire della detrazione con aliquota al 110% sono:
- realizzazione di almeno uno degli interventi previsti per il Sismabonus o l’Ecobonus al 110%, a cui possono essere aggiunti congiuntamente gli altri interventi;
- miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio (inteso ai sensi del D. Lgs 192/2005) o se non fosse possibile, il conseguimento della classe energetica più alta attestata attraverso attestato di prestazione energetica sull’edificio, (ex ante ex post);
- asseverazione tecnica su:
– Congruità spesa;
– Rispetto criteri ambientali minimi sui sistemi di isolamento;
– Requisiti prestazionali involucro – impianto energetici sottesi all’aumento di classe energetica. - visto di conformità fiscale rilasciato ex art 35 o art 32 decreto 241/97 al contribuente avente diritto a sostenere la spesa;
- gli interventi devono essere effettuati tra il primo luglio 2020 e il 31 dicembre 2021.
Come funziona la detrazione
In merito alla detrazione, ci sono varie possibilità su come ottenerla:
- avere uno sconto in fattura da parte del fornitore, che potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari;
- trasformarla in un credito di imposta (da ripartire in cinque quote annuali di pari importo);
- cedere il relativo credito fiscale maturato con i lavori (quella cifra che ti verrebbe restituita nell’arco di cinque anni) a banche, assicurazioni o ad un altro intermediario finanziario, oppure alla stessa impresa che ha realizzato i lavori, che, a sua volta, sarà libera di cederlo a una banca o ad altri intermediari finanziari.
Come ottenere il Superbonus 110%
È necessario dimostrare il raggiungimento di determinati livelli di efficienza energetica, che devono essere asseverati da un tecnico abilitato.
È richiesta una certificazione contabile da parte di soggetti abilitati (commercialisti o periti specialisti abilitati).
La S.EN.S. srl forte dell’ esperienza nel settore dell’efficienza energetica e con il supporto di importanti partner nazionali capaci di acquisire il credito derivante dagli interventi offre la sua consulenza al fine di permettere ai suoi clienti un efficientamento e riqualificazione energetica della propria abitazione sfruttando il superbonus del 110%.